
CIA, SCIA, CIN E LOCAZIONI TURISTICHE IN PUGLIA: COSA DEVONO FARE I PROPRIETARI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2026
Chi possiede un immobile destinato a locazione turistica o locazione breve in Puglia deve prestare particolare attenzione agli adempimenti previsti dalla normativa regionale.
Uno dei termini più importanti è quello del 30 settembre 2026, che riguarda numerose locazioni turistiche già presenti nel DMS Puglia prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali.
Avere già il CIR e il CIN non significa necessariamente essere in regola con tutti gli adempimenti.
La Regione Puglia prevede infatti, a seconda della modalità con cui viene esercitata l’attività, la presentazione della CIA – Comunicazione di Inizio Attività oppure della SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP del Comune competente.
Cos’è la CIA per le locazioni turistiche in Puglia?
La CIA per locazione turistica è la Comunicazione di Inizio Attività prevista per chi esercita la locazione turistica in forma non imprenditoriale.
La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP del Comune nel quale è situato l’immobile.
La disciplina deriva, in particolare, dall’art. 10-bis della Legge Regionale Puglia n. 49/2017, successivamente modificata dalla Legge Regionale n. 15/2025.La Regione ha inoltre approvato la relativa modulistica con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 3 ottobre 2025.
Chi deve presentare la CIA entro il 30 settembre 2026?
Particolare attenzione deve essere prestata dai proprietari e gestori di immobili che risultavano già registrati nel DMS Puglia alla data del 30 settembre 2025.
Per queste attività, se non era stata precedentemente presentata una CIA o una SCIA, la normativa regionale prevede un periodo transitorio di 365 giorni, con scadenza quindi al 30 settembre 2026.
In pratica, un proprietario che:
affitta un immobile per finalità turistiche;
risultava già registrato nel DMS Puglia al 30 settembre 2025;
possiede già CIR e CIN;
esercita l’attività in forma non imprenditoriale;
non ha mai presentato la relativa CIA;
deve verificare la propria posizione e, quando dovuto, procedere alla presentazione della CIA al SUAP competente entro il 30 settembre 2026.
Ho già il CIN: devo comunque presentare la CIA?
È uno dei dubbi più frequenti.
Sì, il possesso del CIN non sostituisce la CIA o la SCIA.
Il CIN – Codice Identificativo Nazionale identifica l’immobile nell’ambito della disciplina nazionale delle locazioni turistiche e delle locazioni brevi.
La CIA, invece, rappresenta un autonomo adempimento amministrativo previsto dalla normativa regionale pugliese per l’esercizio non imprenditoriale dell’attività.
Pertanto, avere CIR e CIN non significa automaticamente aver completato tutti gli adempimenti richiesti dalla Regione Puglia.
CIA o SCIA: qual è la differenza?
La distinzione dipende principalmente dalla modalità di esercizio dell’attività.
Per le locazioni turistiche non imprenditoriali è prevista la CIA.
Per le locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale è invece prevista la SCIA.
Dal 2026 la normativa nazionale presume inoltre imprenditoriale l'attività quando vengono destinati alla locazione breve o turistica più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
La posizione deve comunque essere valutata concretamente, soprattutto in presenza di società, più immobili, attività organizzata o servizi ulteriori rispetto alla semplice locazione.
Cosa deve fare chi non ha ancora il CIN?
Chi intende iniziare oggi una locazione turistica in Puglia e non dispone ancora di CIR e CIN deve seguire un percorso diverso rispetto a chi ha un'attività già censita.
In linea generale occorre innanzitutto verificare e regolarizzare la posizione nel DMS Puglia, ottenere il CIR – Codice Identificativo Regionale e successivamente richiedere il CIN – Codice Identificativo Nazionale attraverso la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o turistica.
Parallelamente deve essere verificato l'obbligo di presentazione della CIA o della SCIA al SUAP.
La Regione Puglia evidenzia espressamente che il CIR è propedeutico all'ottenimento del CIN.
Polizza assicurativa obbligatoria per le locazioni turistiche:
Tra gli obblighi introdotti dalla normativa regionale pugliese vi è anche la polizza assicurativa per responsabilità civile verso i clienti.
L'obbligo riguarda sia le locazioni turistiche esercitate in forma imprenditoriale sia quelle esercitate in forma non imprenditoriale.
La copertura assicurativa deve essere commisurata alla capacità ricettiva dell'immobile.
È quindi opportuno che ogni proprietario verifichi non soltanto la presenza di CIR, CIN e CIA/SCIA, ma anche l'esistenza di una polizza adeguata.
Gli altri adempimenti per una casa vacanza in Puglia
La gestione corretta di una casa vacanza o locazione turistica in Puglia non si esaurisce con CIN e CIA.
Tra gli ulteriori obblighi da verificare rientrano la comunicazione dei flussi turistici attraverso SPOT Easy, la trasmissione dei dati degli ospiti tramite Alloggiati Web, il rispetto degli obblighi relativi all'eventuale imposta di soggiorno prevista dal Comune e l'aggiornamento della propria posizione amministrativa in caso di sospensione o cessazione dell'attività.
Cosa succede se non si presenta la CIA entro il termine?
La normativa regionale prevede espressamente che, per le attività già avviate alla data del 30 settembre 2025, decorso il periodo transitorio senza la presentazione della CIA o della SCIA, trovino applicazione le sanzioni previste per l'esercizio dell'attività senza CIA o SCIA.
Per questo motivo è consigliabile non attendere gli ultimi giorni di settembre per verificare la propria posizione.
SALENTOAFFITTI.IT assiste i proprietari negli adempimenti per le locazioni turistiche.
SALENTOAFFITTI.IT affianca i proprietari di immobili destinati alle locazioni turistiche in Salento e in Puglia nella verifica degli adempimenti amministrativi collegati alla gestione della casa vacanza.
Possiamo verificare la posizione dell'immobile rispetto a:
CIR e CIN, DMS Puglia, CIA o SCIA, SUAP, polizza assicurativa RC, SPOT Easy, Alloggiati Web e imposta di soggiorno.
Se possiedi una casa vacanza in Puglia e non sai se la tua posizione è già completamente regolare, oppure se hai il CIN ma non hai ancora presentato la CIA, puoi contattare il nostro ufficio per una verifica.
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